ATTIVITÀ MEDICHE IN STRUTTURE SANITARIE PRIVATE, REDDITO DI IMPRESA CON UNA STP

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Attività mediche in strutture sanitarie private, le attività professionali di una STP, società tra professionisti, producono reddito di impresa e non di lavoro autonomo.

Nel documento di prassi l’Agenzia delle Entrate riepiloga la normativa di riferimento: secondo quanto previsto nel TUIR le somme, da qualsiasi fonte provengano, sono considerate reddito d’impresa.

ATTIVITÀ MEDICHE IN STRUTTURE SANITARIE PRIVATE, I PROFESSIONISTI IN UNA STP PRODUCONO REDDITO DI IMPRESA

Le attività professionali in ambito medico, svolte mediante una STP (Società tra Professionisti) in strutture sanitarie private, producono reddito d’impresa.

L’Amministrazione finanziaria sposa la soluzione proposta dall’istante, una struttura sanitaria privata obbligata all’incasso e registrazione dei compensi dei medici Lavoratori autonomi.

Il soggetto ritiene di non essere obbligato a comunicare i compensi riscossi dei medici che operano attraverso una STP.

Nel condividere la soluzione prospettata, l’Agenzia delle Entrate ricapitola il quadro normativo e di prassi di riferimento.

ATTIVITÀ MEDICHE IN STRUTTURE SANITARIE PRIVATE, OBBLIGO DI RISCOSSIONE ACCENTRATA DEI COMPENSI

Nel documento di prassi l’Agenzia delle Entrate riporta anche i riferimenti normativi per l’obbligo di riscossione accentrata per l’attività mediche e paramediche di lavoro autonomo svolte in strutture sanitarie private.

L’obbligo è stato introdotto dai commi da 38 a 42 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero la legge di bilancio del 2007.

Nello specifico il comma 38 prevede che si debba provvedere alla riscossione dei compensi consista nelle seguenti attività:

  • incassare il compenso in nome e conto del prestatore di lavoro autonomo e a riversarlo contestualmente al medesimo;
  • registrare nelle scritture contabili obbligatorie, ovvero in apposito registro, il compenso incassato per ciascuna prestazione di lavoro autonomo resa nell’ambito della struttura.

Le strutture obbligate sono state esplicitate dalla circolare numero 13/E del 15 marzo 2007, che ricomprende tra le strutture sanitarie private i seguenti enti:

  • le società;
  • gli istituti;
  • le associazioni;
  • i centri medici diagnostici e ogni altro ente o soggetto privato, con o senza scopo di lucro, che operano nel settore dei servizi sanitari e veterinari;
  • ogni struttura in qualsiasi forma organizzata che metta a disposizione, a qualunque titolo, locali ad uso sanitario, forniti dalle attrezzature necessarie per l’esercizio della professione medica o paramedica.

Tuttavia l’obbligo di riscossione accentrata per l’attività mediche e paramediche si riferisce esclusivamente ai redditi di lavoro autonomo: non sono ricompresi quelli di impresa delle STP.