Statuto

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TITOLO I COSTITUZIONE E PRINCIPI GENERALI

Art 1. Costituzione e Principi Generali

È costituito, con sede in Roma, il SINALP (Confederazione Sindacale Nazionale Autonoma dei Lavoratori e dei Pensionati) che ha unito l’ideale di confederalità al concetto di autonomia.

La Confederazione non ha fini di lucro. Il SI.NA.L.P. è un ente di tipo associativo non commerciale, per cui non potrà:

a) distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
b) trasmettere ad altri il contributo associativo.

Il SI.NA.L.P. ha l’obbligo di devolvere il proprio patrimonio, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe e comunque a fini di pubblica utilità.

Il SI.NA.L.P. è una Confederazione Sindacale, inserita in un quadro di relazioni internazionali, volta alla rappresentanza degli interessi e delle rivendicazioni di tutti i lavoratori e le lavoratrici comunque dipendenti in Italia, di tutte le categorie, in servizio con qualsiasi tipologia di contratto di lavoro comunque classificato. Esso, inoltre, tende alla rappresentanza degli interessi e delle rivendicazioni di tutti i Pensionati, di qualsiasi nazionalità, che ne rispettano lo Statuto.

Il SI.NA.L.P. è un soggetto sociale in forte crescita, dotato di un progetto adeguato alle sfide del nuovo secolo.

Il SI.NA.L.P. è un’Organizzazione Sindacale che ha come principale scopo la tutela e la cura dei propri iscritti e nel Paese, dovrà battersi contro ogni forma di sfruttamento del lavoro clandestino e minorile, per la piena dignità di tutti i lavoratori, secondo una programmazione delle opportunità di lavoro che tenga comunque conto dell’obiettivo primario della piena occupazione.

Il SI.NA.L.P. deve trattare con le controparti tutto ciò che riguarda il trattamento economico e previdenziale dei lavoratori e dei pensionati, e più in generale le loro condizioni di vita ed il loro benessere.

Art. 2 I Fondamenti Sindacali

Il SI.NA.LP è un sindacato libero, indipendente ed apartitico, che fra i suoi scopi ha quello di mantenere la sua originaria e naturale caratteristica confederale e di autonomia. E’ formato dalle Organizzazioni Sindacali di lavoratori e pensionati che ad esso aderiscono e che condividono i principi ispiratori della Confederazione.

Art. 3 Finalità

Le finalità del SI.NA.L.P. sono la tutela e lo sviluppo delle condizioni sociali, culturali, morali, professionali, giuridiche ed economiche dei cittadini fondate sulla libertà, sulla giustizia ed equità sociale, nel rispetto dei valori della persona e della dignità umana.

Il SI.NA.L.P. realizza le finalità, di cui sopra, attraverso la costituzione di specifiche strutture organizzative – Enti, Associazioni, Uffici, Società di servizi – nei settori della formazione/istruzione, dell’editoria, della previdenza, dell’assistenza legale, fiscale, sanitaria, delle pari opportunità, del tempo libero, della politica abitativa.

Il SI.NA.L.P. promuove, altresì, la formazione professionale di tutti i lavoratori ed eroga servizi ai propri iscritti, sia in forma diretta, sia attraverso una serie di entità autonome collegate e controllate direttamente dall’Organizzazione Sindacale madre. Il SI.NA.L.P., completa la sua offerta di servizi ai cittadini attraverso delle partenership con aziende, società ed associazioni specializzate nel settore dei servizi e della consulenza.

Il SI.NA.L.P. si propone:
di assistere le organizzazioni aderenti alla Confederazione nelle vertenze sindacali, nella stipula dei contratti di lavoro, nella regolamentazione di tutti gli altri rapporti che insorgono nel corso delle trattative e fuori di esse e che, comunque, riguardino gli interessi di tutti i lavoratori e dei pensionati;

di promuovere, una sempre più coordinata ed incisiva presenza delle organizzazioni sindacali sovranazionali nei processi decisionali di carattere economico e sociale delle istituzioni dell’Unione Europea.

Art. 4 – Impegni degli Associati

I lavoratori e i pensionati che intendono associarsi al SI.NA.L.P. debbono inoltrare domanda alla Segreteria Confederale Nazionale, direttamente o per il tramite delle strutture Regionali, Provinciali, Territoriali o di categoria, dichiarando di accettare la dottrina e le finalità del Sindacalismo Nazionale e impegnandosi ad osservare lo statuto della Confederazione.

Il solo documento che comprova l’associazione del lavoratore al SI.NA.L.P. è la tessera confederale.

Il lavoratore che intende recedere dall’associazione deve darne formale comunicazione.

Art. 5 – Diritti degli Associati

Tutti gli Associati partecipano con piena eguaglianza di diritti alla formazione delle deliberazioni degli organi collegiali di cui sono componenti. E’ garantito il pluralismo di opinioni in armonia con i principi e le finalità del Sindacalismo Nazionale. Tutti gli Associati hanno diritto di esercitare la più ampia dialettica sindacale.

Art. 6 – Elettività delle cariche

Tutte le cariche sociali sono elettive. Hanno diritto al voto, in tutti i gradi della organizzazione, i lavoratori associati al SI.NA.L.P., muniti della tessera confederale ed in regola con i pagamenti dei contributi associativi.

Soltanto in casi di necessità e di urgenza la Segreteria Nazionale e le Segreterie delle strutture Regionali, Provinciali e Territoriali, nell’ambito di rispettiva competenza, possono deliberare la decadenza di organi statutari della struttura interessata e nominare reggenti temporanei. La nomina di reggenti delle organizzazioni di categoria deve essere concordata con i Segretari delle Federazioni Nazionali interessate. Il reggente ha l’obbligo di indire, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre sei mesi dalla nomina, le elezioni degli organi statutari.

Art. 7 – Gratuità delle cariche

Tutte le cariche statutarie ricoperte negli organi e nelle strutture dell’organizzazione sono totalmente gratuite.

Art. 8 – Incompatibilità

La carica di Segretario Generale e quelle di Segretario Responsabile di Federazione Nazionale di categoria sono incompatibili con mandati di parlamentare europeo e nazionale;
Verificandosi le ipotesi di cui sopra, il Segretario Generale ed i Segretari Responsabili di Federazione Nazionali decadono dall’incarico e vengono sostituiti da responsabili temporanei, eletti, sino alla celebrazione del congresso straordinario, rispettivamente dal Consiglio Direttivo Centrale. Le cariche di Segretario Generale, di Segretario Regionale e Provinciale della Confederazione non sono cumulabili tra loro.

Art. 9 Nuove Federazioni

Il SI.NA.L.P. può promuovere l’istituzione di nuove Organizzazioni Sindacali nominando, in attesa che si proceda a elezione delle cariche statutarie, un Coordinatore Nazionale. Il SI.NA.L.P. favorisce la crescita delle Organizzazioni Sindacali aderenti già esistenti anche promuovendo l’adesione e l’unificazione di altre Organizzazioni Sindacali omogenee. L’adesione al SI.NA.L.P. di altre Organizzazioni Sindacali avviene mediante domanda della Organizzazione Sindacale medesima sia che la stessa abbia estensione nazionale, solo regionale o solo provinciale. Sulla richiesta di adesione delibera la Segreteria Generale che porterà la decisione assunta alla ratifica del Consiglio Generale.

Qualora la nuova Organizzazione Sindacale richiedente organizzi una categoria già rappresentata nel SI.NA.L.P., nel rispetto del principio dell’unicità di rappresentanza di una sola categoria nella Confederazione, la Segreteria Generale insedia un organismo di coordinamento composto da uno o più rappresentanti per ciascuna Organizzazione Sindacale interessata e presieduto dal Segretario Generale, con il compito di predisporre un patto federativo che consenta:

1) l’unificazione dell’Organizzazione Sindacale non rappresentativa in quella già rappresentativa;
2) nel caso in cui le due Organizzazioni Sindacali siano entrambe rappresentative, l’indizione di un Congresso di unificazione da celebrare, di norma, entro sei mesi.

Durante tale periodo la categoria sarà rappresentata da un organismo di coordinamento composto dalle Organizzazioni Sindacali in fase di unificazione e presieduto dalla Confederazione .

Art.10 Attività Contrattuale

Le strutture di categoria e le rappresentanze sindacali sono tenute ad informare tempestivamente la Segreteria Confederale Nazionale, ovvero le Segreterie delle unioni e delle delegazioni competenti per territorio, in ordine all’andamento della contrattazione di accordi collettivi. Le decisioni relative ad istituti contrattuali di interessi comuni a lavoratori inquadrati in diverse strutture di categoria debbono essere sottoposte preventivamente alla Segreteria Confederale Nazionale ovvero alle Segreterie delle strutture competenti per territorio. Le decisioni relative a problemi previdenziali ed assistenziali di ordine generale sono di competenza della Segreteria Confederale Nazionale ovvero delle Segreterie delle strutture territoriali.

Art.11 Sciopero

Lo sciopero generale viene deciso dalla Segreteria Confederale Nazionale, quando si tratta di sciopero nazionale ovvero dalle Segreterie Regionali, Provinciali quando si tratti di sciopero regionale o provinciale.
Lo sciopero dei lavoratori di singole categorie viene deciso dagli organi esecutivi delle corrispondenti strutture, in relazione agli interessi dei lavoratori che le medesime raggruppano.

Art.12 Congressi ed Assisi Nazionali

Il Congresso Confederale e quelli delle strutture territoriali e di categoria sono convocati in via ordinaria ogni quattro anni e straordinariamente su deliberazione dei competenti organi direttivi.

 

TITOLO II ORGANIZZAZIONE CENTRALE

 

Art.13 Struttura Nazionale

La Struttura Nazionale si articola nei seguenti organi:

1. il Congresso Nazionale;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Segretario Generale;
4. la Segreteria Generale;
5. il Collegio dei Probiviri.

Art. 14 Congresso Nazionale

Il Congresso Nazionale è il massimo organo del SI.NA.L.P. che determina l’indirizzo generale della Confederazione. Le sue decisioni sono vincolanti per tutti gli organi confederali e per le Organizzazioni Sindacali aderenti.
Il Congresso Nazionale è costituito dai delegati delle Organizzazioni Sindacali, eletti nel numero previsto dalle norme regolamentari. Il Congresso Nazionale ha il compito di:

a) analizzare la situazione sindacale in rapporto al quadro sociale, politico nazionale ed europeo;
b) deliberare gli indirizzi di politica sindacale, sociale ed economica;
c) deliberare le linee strategiche e verificare l’operato della Confederazione;
d) fissare le direttive generali per l’ottimale utilizzazione delle risorse finanziarie;
e) formulare le risoluzioni organiche della Confederazione in relazione alle proposte contrattuali di ciascuna Organizzazione Sindacale;
f) ratificare la consistenza numerica del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri;
g) eleggere il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Probiviri;
h) approvare, con delibera assunta con la maggioranza dei 2/3 dei voti rappresentati, eventuali modifiche statutarie.
i) Dovranno essere approvate in appositi Congressi straordinari, con i tre quarti dei voti rappresentati, delibere che riguardino:

  • la eventuale fusione con altre Confederazioni autonome;
  • lo scioglimento della Confederazione.

Art. 15 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è organo deliberante nel rispetto dello Statuto e delle decisioni congressuali ed è composto:

  1. da massimo 7 membri, suddivisi tra le Organizzazioni Sindacali che rappresentano la percentuale di iscritti, in proporzione alla consistenza numerica del SI.NA.L.P. Per assicurare il contributo all’attività del Consiglio Direttivo di quelle Organizzazioni Sindacali che non raggiungono il quorum stabilito dal regolamento congressuale, viene elevato il numero dei consiglieri previsti, di tante unità quante sono le Organizzazioni Sindacali aderenti che abbiano una consistenza numerica di almeno 500 iscritti;
  2. partecipano, altresì, ai lavori, con solo diritto di parola, i rappresentanti designati dal SI.NA.L.P. in organismi nazionali, europei ed extraeuropei, nonché i Presidenti degli Enti e Società di emanazione confederale.

I pensionati iscritti alle Organizzazioni Sindacali aderenti al SI.NA.L.P. esprimeranno complessivamente negli organi statutari della Confederazione la propria rappresentatività che, comunque, non può essere superiore al 20% dei seggi a disposizione previsti dallo Statuto e dai regolamenti applicativi.

Il Consiglio Direttivo elegge:

  • il Segretario Generale e con successiva votazione la Segreteria Generale fino ad un massimo di 9 membri.

Il Consiglio Direttivo:

a) delibera le linee politico-sindacali del SI.NA.L.P.;
b) coordina le istanze delle Organizzazioni Sindacali in materia di politica generale e rivendicativa;
c) procede ai necessari ed eventuali accorpamenti fra categorie di lavoratori affini per la costituzione di una struttura meglio definita della Confederazione;
d) approva il regolamento dello Statuto, amministrativo e congressuale predisposto dalla Segreteria Generale;
e) delibera l’adesione della Confederazione ad organizzazioni nazionali ed internazionali;
f) delibera sul bilancio preventivo predisposto dalla Segreteria Generale ed approva il bilancio consuntivo;
g) fissa l’entità della quota sindacale di adesione;

Il Consiglio Direttivo è convocato di norma due volte all’anno, con un preavviso di almeno venti giorni.

Art.16 Segretario Generale.

Il Segretario Generale:

a) ha la rappresentanza legale della Confederazione;
b) rappresenta la Confederazione ed ha la responsabilità dei rapporti istituzionali e politici con il Governo, il Parlamento, i partiti, le forze sindacali e sociali nazionali, europee ed extraeuropee;
c) assume la responsabilità dell’informazione e della stampa;
d) attua la linea di politica sindacale deliberata dagli organi statutari, avvalendosi della Segreteria Generale, delle aree funzionali e degli uffici operativi di cui nomina i responsabili;
e) convoca e presiede il Consiglio Direttivo, la Segreteria Generale, le Aree Funzionali e gli Uffici Operativi;
f) cura i rapporti con le Segreterie Regionali e Provinciali della Confederazione;
g) convoca, d’intesa con la Segreteria Generale, la Conferenza Generale organizzativa dei Segretari Regionali e Provinciali della Confederazione che ha un ruolo consultivo;
h) interviene, in caso di necessità, d’intesa con la Segreteria Generale, nelle eventuali controversie insorte, a tutti i livelli, tra la Confederazione e le Organizzazioni Sindacali ed in quelle tra le Organizzazioni Sindacali.

Al fine di tutelare l’immagine della Confederazione può adottare con urgenza gli opportuni provvedimenti, fatta salva la ratifica degli organi competenti;

i) rappresenta legalmente il SI.NA.L.P. di fronte a terzi ed in giudizio e può delegare tale rappresentanza, in caso di necessità, a dirigenti di sua fiducia;
l) assume impegni in nome e per conto del SI.NA.L.P. nell’ambito delle decisioni adottate dalla Segreteria Generale;
m) nomina due Vice Segretari Generali, con il compito di coadiuvarlo in termini operativi, e di sostituirlo in caso di impedimento con apposita delega;
n) viene eletto dal Congresso Nazionale, nel primo scrutinio a maggioranza assoluta dei voti validi e successivamente a maggioranza relativa e dura in carica cinque anni;
o) nel caso di dimissioni volontarie, il Segretario Generale può nominare il suo successore salvo che il Consiglio Direttivo ne convalida la nomina a maggioranza dei componenti;
p) Il Segretario Generale nomina i Segretari Responsabili delle Federazioni Nazionali;
q) Il Segretario Nazionale ha il potere di nominare anche i membri del Consiglio Direttivo Nazionale e della Segreteria Generale Nazionale;
r) Il Segretario Nazionale ha il potere di nominare il Direttore Generale, che con apposita delega può sostituirlo in caso di impedimento.

Art. 17 Segreteria Generale

La Segreteria Generale è organo esecutivo centrale ed attua con collegiale responsabilità le decisioni assunte dal Congresso ed i deliberati del Consiglio Direttivo.

La Segreteria Generale designa e revoca i propri rappresentanti in Organismi Nazionali, Europei ed Extraeuropei, nonché negli Enti o Società di emanazione confederale. La Segreteria Generale delibera, qualora sia ritenuto necessario e con procedura immediata, sul corretto funzionamento della Confederazione, sulla tutela degli interessi generali degli associati e nelle situazioni d’urgenza.

Tali delibere sono portate a ratifica nella prima riunione del Consiglio Direttivo.

Art. 18 Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei probiviri si compone di tre membri effettivi e due supplenti. Esso è organo perfetto. Nella prima riunione viene eletto, fra i membri effettivi, il Presidente.

Sono di competenza del Collegio dei probiviri:

a) in sede di appello, tutte le controversie nelle quali si sia pronunciato il Collegio Regionale o Provinciale dei Probiviri;
b) in sede di prima ed unica istanza, i casi degli associati che ricoprono cariche sindacali della Confederazione e che vengono meno ai propri doveri verso la stessa.

Il Collegio dei probiviri può adottare i seguenti provvedimenti:

a) la deplorazione con conseguente ammonizione;
b) la sospensione dalle cariche confederali fino a 12 mesi;
c) la decadenza dalle cariche confederali.

Tutti i provvedimenti sono trasmessi, per conoscenza, alla rispettiva Organizzazione Sindacale di appartenenza.

 

TITOLO III ORGANIZZAZIONE PERIFERICA

Art. 19 Struttura Regionale

La Struttura Regionale si articola nei seguenti organi:

  1. il Congresso Regionale;
  2. il Consiglio Regionale;
  3. il Segretario Regionale;
  4. la Segreteria Regionale;
  5. il Collegio dei probiviri.

Art. 20 Congresso Regionale

Il Congresso Regionale è l’organo fondamentale che delibera la linea unitaria della Confederazione nel territorio regionale in coerenza con quella nazionale. Il Congresso Regionale è costituito dai delegati delle Organizzazioni Sindacali, eletti nel numero previsto dalle norme regolamentari. Il Congresso regionale ha il compito di:

  • esaminare e sviluppare l’azione della Confederazione in campo regionale e discutere sulla situazione sindacale nel quadro sociale e politico dello stesso territorio;
  • deliberare l’indirizzo di politica confederale per l’area regionale, formulandone le risoluzioni organiche;
  • fissare le direttive generali per l’utilizzazione delle risorse finanziarie al fine della elaborazione del bilancio preventivo;
  • eleggere il Consiglio Regionale e il Collegio dei Probiviri.

Art. 21 Consiglio Regionale

Il Consiglio Regionale è composto:

a) dai Segretari Regionali delle Organizzazioni Sindacali aderenti al SI.NA.L.P.;
b) da un numero di membri, secondo norme regolamentari, suddivisi tra le Organizzazioni Sindacali che rappresentano una percentuale di iscritti, in proporzione alla consistenza numerica del SI.NA.L.P., a livello regionale, non inferiore a quella stabilita dalle norme regolamentari.

Il Consiglio Regionale elegge

  • il Segretario Regionale;
  • la Segreteria Regionale.

Il Consiglio Regionale:

  • coordina le istanze delle Organizzazioni Sindacali, in attuazione delle delibere degli organi nazionali;
  • attua il collegamento con gli organi nazionali e svolge mansioni di coordinamento interprovinciale;
  • definisce le azioni di politica sindacale con l’Ente Regione, designa e revoca i rappresentanti della Confederazione negli organismi istituzionali a livello regionale;
  • delibera sul bilancio preventivo e consuntivo predisposti dalla Segreteria Regionale.

Il Consiglio Regionale è convocato di norma due volte l’anno.

Art. 22 Il Segretario Regionale

Il Segretario Regionale:

a) ha la rappresentanza legale della Confederazione nella Regione;
b) attua la linea di politica sindacale deliberata dagli organi statutari regionali nel rispetto di quella nazionale, avvalendosi della Segreteria Regionale;
c) convoca e presiede il Consiglio Regionale e la Segreteria, fissandone l’o.d.g.;
d) convoca, d’intesa con la Segreteria, la conferenza organizzativa dei Segretari provinciali che ha un ruolo consultivo.

Art. 23 La Segreteria Regionale

La Segreteria Regionale è organo esecutivo nel rispetto degli indirizzi assunti dagli organi nazionali e delle decisioni del Congresso Regionale e del Consiglio Regionale. La Segreteria Regionale è costituita da quattro a sei membri tenuto conto della consistenza numerica degli iscritti nella regione e favorendo la più ampia presenza delle Organizzazioni Sindacali operanti nel territorio.
Essa è presieduta dal Segretario Regionale. Il Segretario Regionale designa uno dei membri della Segreteria, Vice Segretario con funzioni vicarie e il Segretario amministrativo.

Art. 24 Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei probiviri è composto da:

  • tre membri effettivi;
  • due supplenti.

Esso svolge, nell’ambito della propria competenza, compiti analoghi a quelli esercitati dal Collegio Nazionale dei Probiviri.

Art. 25 Struttura Provinciale

La Struttura Provinciale si articola nei seguenti organi:

  1. il Congresso Provinciale;
  2. il Consiglio Provinciale;
  3. il Segretario provinciale;
  4. la Segreteria provinciale;
  5. il Collegio dei Probiviri.

Art. 26 Congresso Provinciale

Il Congresso Provinciale è l’organo fondamentale che delibera la linea unitaria della Confederazione in coerenza con quella azionale e regionale. Il Congresso provinciale è costituito dai delegati eletti dalle singole Organizzazioni Sindacali, nel numero previsto dalle norme regolamentari.

Ha il compito di:

  • esaminare e sviluppare l’azione della Confederazione in campo provinciale e discutere sulla situazione sindacale nel quadro sociale e politico del territorio;
  • eleggere il Consiglio provinciale, il Collegio dei sindaci, il Collegio dei probiviri.

Art. 27 Consiglio Provinciale

Il Consiglio Provinciale è composto:

  • dai Segretari Provinciali delle Organizzazioni Sindacali aderenti al SI.NA.L.P.;
  • da un numero di membri, secondo norme regolamentari, suddivisi tra le Organizzazioni Sindacali che rappresentano una percentuale di iscritti, in proporzione alla consistenza numerica del SI.NA.L.P. a livello provinciale, non inferiore a quella stabilita dalle norme regolamentari.

Il Consiglio Provinciale elegge:

  • il Segretario Provinciale;
  • la Segreteria Provinciale.

Il Consiglio Provinciale:

  • coordina le istanze delle Organizzazioni Sindacali aderenti in attuazione delle delibere degli organi centrali e regionali;
  • attua il collegamento con gli organi nazionali e regionali della Confederazione;
  • attende alle contrattazioni decentrate;
  • designa e revoca i propri rappresentanti negli organismi istituzionali a livello provinciale;
  • delibera sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo annuali predisposti dalla Segreteria Provinciale.

Art. 28 Il Segretario Provinciale

Il Segretario Provinciale:

a) ha la rappresentanza legale della Confederazione in Provincia;
b) attua la linea di politica sindacale deliberata dagli organi statutari Provinciali nel rispetto di quella Nazionale e Regionale, avvalendosi della Segreteria Provinciale;
c) convoca e presiede il Consiglio Provinciale e la Segreteria fissandone l’o.d.g.

Art. 29 Segreteria Provinciale

La Segreteria provinciale è organo esecutivo nel rispetto delle decisioni assunte dal Congresso provinciale e dal Consiglio provinciale.
La Segreteria provinciale è costituita da quattro a sei membri tenuto conto della consistenza numerica degli iscritti nella provincia e favorendo la più ampia presenza delle Organizzazioni Sindacali operanti nel territorio.
Essa è presieduta dal Segretario Provinciale. Il Segretario Provinciale designa uno dei membri della Segreteria, Vice-Segretario con funzioni vicarie ed il Segretario Amministrativo.

Art. 30 Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei probiviri è composto da:

– tre membri effettivi;
– due supplenti.

Esso svolge nell’ambito della propria competenza compiti analoghi a quelli esercitati dal Collegio nazionale dei probiviri.

Art. 31 Norma Finale

Fra un Congresso e l’altro il Consiglio Direttivo ha facoltà di integrare, su proposta della Segreteria Generale, i membri del Collegio dei Probiviri per garantire la completa composizione degli organi. Il Congresso generale è deputato alle modifiche statutarie. Solo in via eccezionale e per motivi di urgenza, il Consiglio Direttivo può procedere a modifiche statutarie con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti in carica.
Le delibere con le quali il Consiglio Direttivo procede ai sensi del comma precedente a modifiche statutarie devono essere ratificate nel Congresso immediatamente successivo.

Art. 32 Bilancio Nazionale e Responsabilità Amministrative

L’esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 31 ottobre di ogni anno la Segreteria Generale predispone e presenta al Consiglio Direttivo il bilancio preventivo per l’anno successivo.
Entro il 31 maggio la Segreteria Generale predispone e presenta al Consiglio Generale il bilancio consuntivo dell’anno precedente.
Le Organizzazioni Sindacali aderenti al SI.NA.L.P., le Strutture Regionali e Provinciali Confederali, gli Enti e Società del SI.NA.L.P. o le persone che rispettivamente li rappresentano, sono responsabili in proprio di tutte le obbligazioni delle stesse, a qualsiasi titolo e verso chiunque assunte, con esclusione, pertanto, di qualsiasi responsabilità a carico degli organi centrali della Confederazione, né potranno in alcun modo chiedere di essere sollevate dalle stesse per qualsiasi motivo ed in particolare per il vincolo di adesione confederale o centrale.

Art. 33 Patrimonio

Il patrimonio del SI.NA.L.P. è costituito dai contributi dei lavoratori, da ogni altra entrata o bene comunque derivati alle singole articolazioni dell’organizzazione, nonché dai beni in cui sono state investite tutte le entrate anzidette.
I rappresentanti legali delle singole articolazioni assumono la figura e le responsabilità di consegnatari dei beni patrimoniali dislocati presso le articolazioni stesse. L’ammontare dei contributi sindacali nonché la loro destinazione e ripartizione vengono stabiliti dal Segretario Generale.
Gli atti per la gestione del patrimonio sono deliberati in conformità delle decisioni assunte dal Consiglio Direttivo. Gli associati non possono chiedere la divisione del patrimonio né pretenderne quota in caso di recesso.